La recente Legge Cirinnà ha introdotto modifiche sostanziali al diritto di famiglia introducendo le c.d. unioni civili e le convivenze di fatto al fine di adeguare il nostro ordinamento alle esigenze di tutela delle coppie di persone dello stesso sesso e delle famiglie di fatto. In particolare: a) le unioni civili riguardano esclusivamente persone dello stesso sesso, che attualmente in Italia non possono contrarre matrimonio, stabilendo un vincolo molto simile a quello matrimoniale mentre b) i contratti di convivenza di fatto aperti a tutti comportando il riconoscimento di alcuni diritti “minimali” lasciando ampia autonomia alle parti in ordine alla disciplina degli aspetti patirmoniali del rapporto ( per. es. suddivisione delle spese per il mantenimento dei figli, modalità di contribuzione dei conviventi al menage familiare) mentre eslcusa ogni regolamentazione degli aspetti personali e successori. Il contratto di convivenza dovrà essere redatto con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne atestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e trasmesso, entro 10 giorni al Comune di residenza per l’iscrizione nei registri anagrafici.

