Sotto la lente della Suprema Corte viene saminata la questione della mancata registrazione dei contratti di locazione abitativa e del rapporto tra nullità del contratto e canone. Come è noto la legge n. 311/2004 ha sancito la nullità dei contratti non registrati La questione assume sul piano pratico particolare rilevanza per il conduttore e per il suo diritto a chiedere ed ottenere la riduzione del canone versato in eccedenza rispetto a quello che sarebbe stato determinato in base agli accordi tra le associazioni di categoria. La vicenda affrontata dal giudice di legittimità concerneva un contratto scritto non registrato a canone libero regolarmente corrisposto e confrome a quello pattuito in contratto stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 311/2004 che ha appunto introdotto la nullità dei contratti non registrati. Il conduttore si era rivolto al giudice per chiedere la restituzione di quanto vesato in eccedenza rispetto alla misura del canone previsto dagli accordi territoriali secondo quanto previto dalla Legge n. 431/1998. La Cassazione ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui il canone pattuito nel contratto non registrato va ricondotto a congruità ossia il giudice non può determinare un aumento del canone eccedente rispetto quello stabilito dagli accordi territoriali ed il conduttore ha diritto alle ripetizione delle sole differenze di canone versate in eccedenza rispetto alla miura stabilito da detti accordi. Il principio mira ad evitare che il locatore approfitti della mancata registrazione per lucrare canoni maggiori. La registrazione rappresenta quindi non solo un obbligo fiscale bensì un deterrente e al contempo uno strumento di ripristino dell’equlibrio contrattuale.
Avv. Roberto della Valle
Libero Foro di Roma

