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Le locazioni abitative non registrate stipulate ante legge n. 311/2004 non sono nulle ma il canone si riduce

Sotto la lente della Suprema Corte  viene saminata la questione della mancata registrazione dei contratti di locazione abitativa e del rapporto tra nullità del contratto e canone. Come è noto la legge n. 311/2004 ha sancito la nullità dei contratti non registrati  La questione  assume sul piano pratico particolare  rilevanza per il conduttore  e per il suo diritto a  chiedere ed ottenere la riduzione del canone  versato in eccedenza rispetto a quello  che sarebbe stato determinato in base agli accordi tra le associazioni  di categoria.  La vicenda affrontata dal giudice di legittimità concerneva un contratto scritto non registrato a canone libero regolarmente corrisposto e confrome a quello pattuito in contratto  stipulato prima dell’entrata in vigore della Legge n. 311/2004 che ha appunto introdotto la nullità dei contratti non registrati.  Il conduttore si era rivolto al giudice per chiedere la restituzione di quanto vesato in eccedenza rispetto  alla misura del canone previsto dagli accordi territoriali  secondo quanto previto dalla Legge n. 431/1998. La Cassazione ha quindi affermato il principio di diritto secondo cui  il canone pattuito  nel contratto non registrato va ricondotto a congruità ossia  il giudice non può determinare un aumento del canone eccedente rispetto quello stabilito dagli accordi territoriali  ed il conduttore ha diritto alle ripetizione delle sole differenze  di canone versate in eccedenza rispetto alla miura  stabilito da detti accordi. Il principio mira  ad evitare che il locatore  approfitti della mancata registrazione per lucrare canoni maggiori. La registrazione rappresenta quindi non solo un obbligo fiscale  bensì un deterrente e al contempo uno strumento di ripristino dell’equlibrio contrattuale.

Avv. Roberto della Valle

Libero Foro di Roma

 

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