IL NUOVO AEC DEL COMMERCIO: TUTTE LE NOVITÀ DAL 1° LUGLIO 2025
Dal 1° luglio 2024 è entrato ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC) del Commercio, che sostituisce quello precedente risalente al 2009.
L’accordo, sottoscritto dalle principali associazioni di categoria, trova applicazione come accordo di diritto comune tra le parti aderenti o quando venga espressamente richiamato nei contratti individuali, anche in forma tacita.
LA NUOVA DEFINIZIONE DI AGENTE E LA PROMOZIONE ONLINE
Tra le novità più significative spicca la nuova definizione di agente di commercio, la cui attività di promozione è ora espressamente estesa anche alla conclusione di contratti tramite canali di e-commerce aziendale (portale online).
Questo comporta il riconoscimento della provvigione anche sulle vendite online a privati consumatori effettuate direttamente dalla mandante, a condizione che il mandato sia in esclusiva (le cosiddette provvigioni indirette).
PROVVIGIONI SUGLI AFFARI DA GARA
Un’altra importante innovazione riguarda il riconoscimento delle provvigioni sugli affari aggiudicati tramite bando di gara.
Poiché tali procedure spesso si concludono dopo un lungo periodo, anche oltre la cessazione del rapporto o il termine semestrale previsto per il diritto alla provvigione, l’AEC tutela ora l’agente in questi casi, riconoscendone il diritto economico.
VARIAZIONI DI CLIENTI, ZONA E MISURA PROVVIGIONALE
Il nuovo AEC introduce una disciplina più rigorosa sulle variazioni di lieve, media e rilevante entità riguardanti clienti, zona e misura delle provvigioni.
Sono state ridotte le percentuali di variazione:
-
Fino al 5% per variazioni lievi
-
Fino al 15% per variazioni medie
-
Oltre il 15% per variazioni rilevanti
È ora previsto l’obbligo di comunicazione scritta da parte della mandante anche per le variazioni lievi (senza preavviso) e la facoltà per l’agente di rifiutare le variazioni di media entità.
Queste norme mirano a contrastare la prassi di svuotare progressivamente i contenuti economici del mandato tramite modifiche graduali.
PATTO DI NON CONCORRENZA POST-CONTRATTUALE
L’AEC introduce un’importante novità sul patto di non concorrenza post-contrattuale, vietando — in contrasto con recenti orientamenti giurisprudenziali — l’erogazione di anticipi in corso di rapporto.
L’indennità deve essere liquidata in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto, senza possibilità di accordi individuali contrari.
CONTRATTI A TERMINE: MASSIMO DUE RINNOVI
Il nuovo accordo stabilisce che il contratto a termine non può essere rinnovato per più di due volte consecutive.
In caso di prosecuzione di fatto del rapporto, questo si trasforma automaticamente a tempo indeterminato.
Nel secondo contratto a termine, inoltre, non è ammesso il periodo di prova.
NUOVA BASE DI CALCOLO PER LE INDENNITÀ
Per la quantificazione delle indennità dovute all’agente, la base di calcolo deve ora includere tutte le somme maturate, anche se non ancora percepite: rimborsi, concorsi spese forfettari, premi, compensi per incasso e attività di coordinamento.
CONGEDO PARENTALE PER I PADRI AGENTI
In linea con la normativa generale, il nuovo AEC introduce la possibilità per il padre agente di sospendere l’attività fino a un massimo di 20 giorni entro cinque mesi dalla nascita del figlio.
PREAVVISO E INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
Sono migliorativi i termini di preavviso per l’agente monomandatario: otto mesi a partire dal sesto anno di attività iniziato.
È riconosciuto il diritto all’indennità di fine rapporto anche in caso di recesso da parte di società di persone per:
-
Maturazione del trattamento pensionistico di tutti o alcuni soci
-
Decesso di uno o più soci e mancata ricostituzione della compagine societaria
In precedenza, tali eventi personali escludevano il diritto alle indennità.
INDENNITÀ MERITOCRATICA E RIDUZIONE DELL’ONERE PROBATORIO
L’art. 13 introduce una nuova disciplina dell’indennità meritocratica, che insieme all’indennità F.I.R.R. e a quella suppletiva di clientela costituisce l’ossatura delle indennità di fine rapporto.
Il nuovo testo alleggerisce l’onere probatorio dell’agente: il requisito della permanenza dei vantaggi in capo alla mandante si presume soddisfatto in presenza di un incremento di fatturato (art. 14 AEC).
È inoltre introdotto un tetto minimo comunque dovuto per l’indennità meritocratica.
CONCLUSIONI
Il nuovo AEC del commercio rappresenta un passo avanti importante nella tutela degli agenti e nell’adeguamento delle regole alla realtà digitale e contrattuale contemporanea.
Le novità introdotte — in particolare su provvigioni, contratti a termine, indennità e patto di non concorrenza — avranno un impatto significativo sia per le imprese mandanti sia per gli intermediari della filiera commerciale.
