
Il dicastero ha riconosciuto anche agli agenti di commercio il beneficio stabilito dall’articolo 28 del decreto Cura Italia n. 18 del 2020. La citata disposizione rubricata :“Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago”, riconosce “Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,” un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
Il Ministero dopo una iniziale esclusione basata su di una interpretazione letterale della norma ha aderito ad una lettura estensiva ritenendo la doppia iscrizione previdenziale all’Inps e all’Enasarco cui sono tenuto gli agenti anche quanto ai versamenti contributi non ostativa al riconoscimento della provvidenza in parola. Trattasi di una virata a 360 gradi.
L’Istituto chiamato ad erogare l’indennità e’ l’inps a cui dovrà essere inoltrata la domanda accedendo al sito istituzionale seguendo le procedure ivi riportate. Ovviamente l’accesso a tale beneficio esclude l’ammissione a quello riconosciuto
In favore dei lavoratori autonomi a partita IVA c.d. reddito di ultima istanza previsto dall’art. 44 del decreto citato.

