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IL MEF CORREGGE IL TIRO: IL BONUS ANCHE AGLI AGENTI DI COMMERCIO

Il dicastero ha riconosciuto anche agli agenti di commercio il beneficio stabilito dall’articolo 28 del decreto Cura Italia n. 18 del 2020. La citata disposizione rubricata :“Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago”, riconosce “Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,” un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.

Il Ministero dopo una iniziale esclusione basata su di una interpretazione letterale della norma ha aderito ad una lettura estensiva ritenendo la doppia iscrizione previdenziale all’Inps e all’Enasarco cui sono tenuto gli agenti anche quanto ai versamenti contributi non ostativa al riconoscimento della provvidenza in parola. Trattasi di una virata a 360 gradi.

L’Istituto chiamato ad erogare l’indennità e’ l’inps a cui dovrà essere inoltrata la domanda accedendo al sito istituzionale seguendo le procedure ivi riportate. Ovviamente l’accesso a tale beneficio esclude l’ammissione a quello riconosciuto

In favore dei lavoratori autonomi a partita IVA c.d. reddito di ultima istanza previsto dall’art. 44 del decreto citato.

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