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Obbligo di non concorrenza contrattuale e post contrattuale esclusiva deroga – violazione – conseguenze

Il legislatore nel 1991 ha introdotto con l’art. 1751 bis il patto di non concorrenza post contrattuale volto a vietare all’agente, verso corrispettivo, per un periodo predeterminato non superiore ad un biennio dalla cessazione della collaborazione, lo svolgimento di attività concorrenziale.Il patto può essere stipulato anche nella vigenza del mandato purchè le parti non operino in costanza di preavviso ed una volta pattuito non può essere risolto ad iniziativa unilaterale. Accanto a tale patto destinato ad operare successivamente alla cessazione del rapporto la normativa legale e di settore stabilisce il divieto, in capo all’agente, di svolgere attività in concorrenza, divieto strettamente collegato al diritto di esclusiva, ossia di non assumere, nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, l’incarico di trattare gli affari di diverse imprese in concorrenza tra loro. La nozione di concorrenza ha trovato tuttavia nella disciplina di settore e nella stessa giurisprudenza una diversa declinazione. Ed infatti quanto alla prima si è prevenuti alla qualificazione di attività in concorrenza sulla base di una valutazione comparativa dei prodotti trattati tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche (Foggia qualità ecc.), quanto alla seconda in termini di idoneità degli stessi ad una clientela anche potenzialmente comune.

In aderenza alla seconda impostazione non può revocarsi in dubbio che il concetto di concorrenza è decisamente più ampio e penalizzante per l’agente. Ed infatti l’individuazione ed indicazione dei prodotti affidati all’agente limita in ogni caso il proprio campo di azione trovandosi esposto, ancorchè plurimandatario per beni oggettivamente diversi, a contestazioni della ditta mandante di violazione anche potenziale del divieto di concorrenza. Ovviamene la problematica non sorge neppure in linea teorica per il monomandatario ossia per l’agente vincolato da contratto ad operare per una sola casa mandante anche se talvolta la normativa di settore attribuisce rilevanza anche al monomandatario di fatto come ad esempio accade per il calcolo dell’indennità per il patto di non concorrenza dovuta all’agente plurimandatario, laddove costui percepisca, per la quasi totalità, provvigioni da una sola mandante. Ciò chiarito le parti ben possono derogare in costanza di rapporto al divieto di concorrenza. Anzi talvolta la deroga si traduce in un vantaggio per entrambe le parti Mandante ed Agente laddove i prodotti commercializzati dalla ditta concorrente che l’agente intende rappresentare, – previo obbligo, non necessario se non espressamente contemplato in contratto, di informativa alla “Casa” ed acquisizione del consenso – non siano prodotti dalla prima ed anzi potenzialmente idonei a implementare il fatturato della stessa in ragione della complementarietà dei prodotti tra le due aziende. Quanto poi alla forma della deroga si registra in giurisprudenza un cambiamento di rotta posto che la stessa ben potrebbe essere validamente espressa per fatti concludenti con tuttavia maggiori difficoltà sul piano probatorio. Va per completezza espositiva segnalato inoltre che in ambito europeo la normativa comunitaria (Direttiva 86/653/CEE) non contempla il divieto per l’agente di non operare in concorrenza con il preponente. Ne deriva che ove il rapporto non sia regolato dalla legislazione italiana e il diritto nazionale invocato non preveda il divieto, l’agente ben potrebbe operare anche per ditte in concorrenza.

Da ultimo non vanno trascurate le ripercussioni sul piano giuridico conseguenti alla violazione del patto di non concorrenza. Per l’agente si ha perdita delle indennità di fine rapporto – anche, quanto ai rapporti regolati dall’Aec settore industria, del F.i.r.r. che la preponente potrà recuperare dall’Enasarco – fermo il risarcimento del danno subito dalla mandante. Per il preponente oltre alla corresponsione delle indennità di fine rapporto e al risarcimento del danno per la perdita provvigionale connessa agli affari conclusi direttamente od indirettamente nella zona assegnata in esclusiva all’agente anche l’ulteriore risarcimento del danno contemplato dall’art. 1751c.c.

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